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Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Art 2 DEFINIZIONE
Ai fini del presente decreto si intende per:
Art. 3 RESPONSABILITA' DEL DEBITORE
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratorei, salvo che il debitore dimostri che il ritardo del pagamento è stato determinato dall’impossibilità derivante da causa a lui non imputabile
Art. 4 DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
Decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento. Se il termine non è stabilito nel contratto, decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza dei termini legali, ossia 30gg dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, oppure dalla data di ricevimento del bene o della prestazione del servizio.
Art. 5 SAGGIO DEGLI INTERESSI
Salvo diverso accordo tra le parti, il tasso di interesse è determinato in misura pari al tasso d’interesse della BCE prima del primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato del 7% (questo tasso viene applicato per il semestre successivo) viene pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare)
Art. 6 RISARCIMENTO DEI COSTI DI RECUPERO
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli I costi possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
- Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
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Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
- debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- richieste di interessi inferiori a 5 €
- pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore
Art 2 DEFINIZIONE
Ai fini del presente decreto si intende per:
- transazioni commerciali
- pubblica amministrazione
- imprenditore
- ritardi di pagamento
- saggio di interesse applicato dalla banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento
- prodotti alimentari deteriorabili
Art. 3 RESPONSABILITA' DEL DEBITORE
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratorei, salvo che il debitore dimostri che il ritardo del pagamento è stato determinato dall’impossibilità derivante da causa a lui non imputabile
Art. 4 DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
Decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento. Se il termine non è stabilito nel contratto, decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza dei termini legali, ossia 30gg dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, oppure dalla data di ricevimento del bene o della prestazione del servizio.
Art. 5 SAGGIO DEGLI INTERESSI
Salvo diverso accordo tra le parti, il tasso di interesse è determinato in misura pari al tasso d’interesse della BCE prima del primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato del 7% (questo tasso viene applicato per il semestre successivo) viene pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare)
Art. 6 RISARCIMENTO DEI COSTI DI RECUPERO
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli I costi possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
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