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Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
  2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
    1. debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
    2. richieste di interessi inferiori a 5 €
    3. pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore

Art 2 DEFINIZIONE
Ai fini del presente decreto si intende per:
  1. transazioni commerciali
  2. pubblica amministrazione
  3. imprenditore
  4. ritardi di pagamento
  5. saggio di interesse applicato dalla banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento
  6. prodotti alimentari deteriorabili

Art. 3 RESPONSABILITA' DEL DEBITORE
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratorei, salvo che il debitore dimostri che il ritardo del pagamento è stato determinato dall’impossibilità derivante da causa a lui non imputabile

Art. 4 DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI
Decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento. Se il termine non è stabilito nel contratto, decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza dei termini legali, ossia 30gg dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, oppure dalla data di ricevimento del bene o della prestazione del servizio.

Art. 5 SAGGIO DEGLI INTERESSI
Salvo diverso accordo tra le parti, il tasso di interesse è determinato in misura pari al tasso d’interesse della BCE prima del primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato del 7% (questo tasso viene applicato per il semestre successivo) viene pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare)

Art. 6 RISARCIMENTO DEI COSTI DI RECUPERO
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli I costi possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

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