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Procedure Concorsuali
La disciplina giuridica dei procedimenti concorsuali è contenuta nella legge fallimentare del 16 Marzo 1942 n. 267.
FALLIMENTO
Azione giudiziaria di esecuzione forzata sul patrimonio di beni mobili e immobili del debitore, caratterizzata dalla parità di trattamento dei creditori, salve le cause legittime di prelazione (crediti privilegiati e chirografari). La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata dal Tribunale fallimentare ove è collocata la sede legale dell’impresa cui si riferisce il provvedimento ed è di immediata attuazione, ovvero senza dover attendere l’esito di eventuali opposizioni. Tale sentenza deve contenere:
- Nomina del Giudice delegato (organo di direzione e controllo del fallimento) e del Curatore (organo di amministrazione e liquidazione del patrimonio fallimentare)
- Ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili
- Fissazione dei termini entro i quali i creditori possono fare domanda di insinuazione al passivo
- Fissazione della data dell’adunanza, per l’esame delle domande pervenute, cioè dello stato passivo

CONCORDATO PREVENTIVO
Procedimento proposto dallo stesso debitore insolvente al fine di evitare il fallimento, purché possa garantire il pagamento di una percentuale non inferiore al 40% ai creditori chirografari e al 100% ai creditori preferenziali.Si tratta, quindi, di un accordo giuridico tra il fallito e tutti i suoi creditori, tramite un provvedimento dell'autorità giudiziaria, per la riduzione proporzionale dei crediti. Il ricorso a tale concordato, viene proposto dal fallito al Tribunale competente (nella città dove è presente la sede legale dell'impresa).
Se l'autorità riconosce tale ricorso:
- Nomina il Giudice delegato (direzione della procedura) e il Commissario giudiziale (vigila sull'amministrazione dei beni e sull'esercizio dell'impresa, invia comunicazioni ai creditori, redire l'inventario del patrimonio al fine della vendita)
- Stabilisce il termine entro cui il ricorrente deve depositare la somma necessaria per le spese della procedura legale
- Ordina la convocazione dei creditori per deliberare sul concordato

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